FAQ
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata
istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di
esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
● che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un
periodo di tempo superiore ai dodici mesi
● per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470,
art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal
Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la
possibilità di:
● votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese
di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi
appartenenti all'Unione Europea
● ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché
certificazioni
● rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionaleche
contiene i dati trasmessi dalle anagrafi
comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via
web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura
informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
● il trasferimento della propria residenza o abitazione
● le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia
degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
● il rientro definitivo in Italia
● la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti
il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il
ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto
e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
● per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un
Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
● per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
● per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla
nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure
quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in
precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
● per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di
esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si
svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del
consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli
elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a
rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori
italiani:
● residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale
per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
● residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la
cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a
carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione
di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il
proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio
consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede
elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per
qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono
comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari
competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle
votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il
diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24
ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il
cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di
impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno
rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani)
residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto
legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto
dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un
alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
● è a tempo indeterminato
● è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
● il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della
lingua italiana.
La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede
l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico
segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la
generazione della firma (una smart card o un token USB):
● se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato
l'apposito lettore
● se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il
software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per
gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
● Globo.Signer
● Aruba Enroll
● GoSign
● File Protector
● Namirial Sign.
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un
particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da
chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma
che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M),
PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza
anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con
firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
● il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma
elettronica avanzata
● se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre
una firma digitale.
Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è
garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato
apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso
di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico
originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa
del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:
1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare
il file PDF del documento
2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
○ cognome e nome del titolare del certificato
○ identificativo del certificato
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e
comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va
allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione
consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera,
permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla
base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
● i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano
all'estero per un periodo superiore all'anno
● i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita
è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal
competente ufficio consolare di residenza
● le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero,
continuando a risiedervi
● i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
● le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore
all'anno
● i lavoratori stagionali
● i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità
locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle
relazioni diplomatiche e consolari
● i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.